Ebbene, la ultimo sentenza n. 19012/2018 da parte di parte della Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la pretesa del datore di professione tra esibire tale documento se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale. https://avvocatopenalistaromano.com/torino-reato-evasione.html