La Corte di Appello di Bari rigettava l’eccezione sia perché dalla descrizione delle condotte poste in essere dall’estradando e dai correi non emergeva nè il termine finale né quello iniziale dell’attività delittuosa posta in essere, di guisa da non poter valutare fondatamente l’eventuale sussistenza della giurisdizione italiana; sia, e https://zandertcpxd.myparisblog.com/29233626/a-review-of-avvocato-penalista-italiano-rotterdam-olanda