dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Advertisement una semplice lettura della norma punitiva, l’incipit “chiunque” già esclude in radice una interpretazione in senso restrittivo riferita ai destinatari: ma, anche a https://avvocato-penalista-roma76420.sharebyblog.com/28117596/the-ultimate-guide-to-avvocato-penale-violazione-della-privacy-milano